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Nuovo Decreto sulla pesatura dei container

Il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha emanato un nuovo Decreto Dirigenziale n.367 del 9.4.2018 sulla Pesatura dei Container che sostituisce il precedente decreto n.447/2016. Inoltre Il Ministero dei Trasporti ha emanato la Circolare Ministeriale n. 138 del 10.04.2018 che accompagna il decreto.

Il nuovo decreto ricalca il precedente e assorbe le disposizioni finora previste solo da circolari ministeriali. In aggiunta, però, innalza il limite di tolleranza previsto in caso di discrepanza tra il peso controllato e il peso dichiarato e aggiorna le regole per la pesatura in base al Metodo 2, che come è noto è consentita ai soggetti che siano titolari di autorizzazione doganale AEO.

Il decreto prevede che i soggetti AEO che abbiamo già ottenuto l’autorizzazione ad utilizzare il Metodo 2 possano continuare ad utilizzarlo esclusivamente fino al 31 dicembre 2018. Successivamente a tale data la titolarità dell’autorizzazione AEO costituirà solo un elemento di facilitazione per l’accesso al Metodo 2, fermo restando che sarà necessario dotarsi di procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura certificate conformemente alle norme di qualità internazionali da Enti accreditati. In particolare le procedure dovranno specificare i metodi di pesatura utilizzati, la manutenzione di eventuali dotazione ed attrezzature utilizzate, la calibrazione delle attrezzature, la gestione di eventuali discrepanze, la gestione di apparecchiature difettose e la conservazione dei dati.

Ricordiamo, come il Metodo 2 preveda che lo shipper pervenga all’attestazione del peso del container – VGM, Verified Gross Mass Packed Container – sommando i pesi dei singoli colli, materiali di rizzaggio, imballaggi e tara del container; la pesatura deve avvenire direttamente o tramite terze parti e con strumenti regolamentari.
Riguardo al limite di tolleranza applicato in sede di controlli e verifiche, è stata ammessa una percentuale del +/- 5% della VGM per i contenitori con VGM fino a 10 tonnellate e del +/- 3% per i contenitori la cui VGM è superiore a 10 tonnellate, mentre in precedenza la tolleranza era fissata al +/- 3% per tutti i contenitori.

Nella circolare ministeriale che accompagna il decreto è fornito un modello di shipping document con cui lo shipper o la persona autorizzata fornisce la VGM al comandante della nave o al suo rappresentante ed al rappresentante del terminalista, ma non si rilevano differenze col precedente fac-simile allegato alla circolare ministeriale n.133/2017.